Decreto Gelmini
(testo con modifiche apportate dalla Camera dei Deputati)
Articolo 1
(Cittadinanza e Costituzione)
1. Dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 sono attivate azioni di formazione e di sensibilizzazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografiche e storico-sociali del monte ore complessivo previsto per le stesse. Analoghe iniziative nella scuola dell’infanzia.
1. Bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale definito dalla Costituzione, sono attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse disponibili.
Articolo 2
(Valutazione del comportamento degli studenti)
1. In sede di scrutinio viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi eseguiti anche fuori sede.
1. Bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello stato 2008, non utilizzate alla data di entrata in vigore della conversione di questo decreto, sono versate per essere destinate al finanziamento dell’edilizia scolastica. Al riparto delle risorse provvede con apposito decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle commissioni parlamentari competenti.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione è espressa in decimi.
3. Il voto in condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente. Se inferiore al 6 comporta la bocciatura. I criteri di valutazione sono stabiliti con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione.
Articolo 3
(valutazione del rendimento scolastico degli studenti)
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione è espressa in decimi ed illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno.
1. Bis. Nella scuola primaria i docenti possono all’unanimità decidere di non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009 nella scuola secondaria di primo grado le valutazioni sono espresse in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, non meno del 6 in ogni disciplina.
3. Bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 6 aprile 1994, n° 297 è sostituito con questo: “4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti con voto superiore al 6”.
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n° 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n° 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, si provvede al coordinamento delle norme vigenti sulla valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali modifiche alle modalità applicative di questo articolo.
Articolo 4
(Insegnante unico nella scuola primaria)
1. Nell’ambito degli obbiettivi di razionalizzazione è previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classe affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario settimanale di 24 ore. Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampi articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposito contratto è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’Economia, di concerto col Ministro dell’Istruzione, provvede alla verifica degli effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 di questo articolo, a partire dal 1° Settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui al contratto previsto dal comma 2 di questo articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a ricorrere alle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con una quota della parte delle risorse rese disponibili, nei limiti dei risparmi conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ter. Le disposizioni previste dal presente articolo entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010 nelle classi prime del ciclo scolastico.
Articolo 5
(Adozione dei libri di testo)
1. I competenti organi scolastici adottano i libri di testo sui quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salvo la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo nella scuola primaria avviene con cadenza quinquennale, e i libri hanno valore per il successivo quinquennio. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado ciò avviene ogni 6 anni, e i libri valgono per i successivi 6 anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici relative all’adozione dei libri di testo siano in regola con le disposizioni vigenti.
Articolo 5 Bis
(Disposizioni in materia di graduatoria ad esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso il SISS o il COBASLID, attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione che spetta al punteggio attribuito ai titolo posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra citati e la collocazione in graduatoria è stabilita sulla base del punteggio attribuito ai titoli posseduti.
Articolo 6
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso formativo, ha valore di esame di stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
2. Le disposizioni stabilite dal comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n° 244, e la data di entrata in vigore di questo decreto
Articolo 7
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n° 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
1. Identico:” 433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati, che superano il concorso previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione, a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, qualora non sia ancora posseduta, entro la data d’inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso svolto”.
Articolo 7 Bis
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)
1. A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche, in cui è compreso il piano stesso.
2. Per consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative relative all’edilizia scolastica, i risparmi (…) sono revocati. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere i contratti stipulati, quantificano il risparmio e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca stabilita al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione, sentite le regioni competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle scuole, aventi lo scopo di diminuire il rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro dell’Istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali. L’eventuale rassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza Unificata.
4. Nell’attuazione degli interventi disposti dai commi 2 e 3 di questo articolo si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5,6,7 e 9, della legge 11 Gennaio 1996, n° 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le stesse modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione o nel caso gli enti che ricevono i finanziamenti dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell’Istruzione, di concerto col Ministro delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti particolarmente critici sul piano della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e gli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza Unificata.
6. Per assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore definisce il programma dei lavori, sulla base delle risorse disponibili, di’intesa col Dipartimento della Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata.
7. Si provvede all’attuazione dei commi dal 2 al 6 con decreti del Ministro dell’Economia su proposta del Ministro competente, previa la verifica di assenza di effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.
Articolo 8
(Norme finali)
1. Dall’attuazione di questo decreto non devono arrivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
2. Questo decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Questo decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° Settembre 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi – Gelmini – Tremonti – Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
A cura della FGCI Cento – Alto Ferrarese